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E se l’azienda non versa le rate della cessione del quinto?

Una volta stipulata la cessione del quinto, viene dato per scontato che l’azienda effettui il pagamento delle rate con la quota trattenuta dalla busta paga.
Purtroppo, però, può accadere che a tale trattenuta non segua il versamento. In questi casi, è opportuno attivarsi subito per informare l’ente presso il quale è stata stipulata la cessione del quinto. Essere informati a riguardo e sapere esattamente cosa fare può salvare da situazioni assai spiacevoli.

Che fare se l’azienda non versa le rate della cessione del quinto

Premesso che il datore di lavoro non può rifiutarsi di mettere in atto le obbligazioni previste dal contratto di prestito, in quanto non ha facoltà di opporsi alla richiesta, è comunque sempre il debitore ad avere la responsabilità del corretto pagamento delle rate, come per esempio avviene con la richiesta di prestiti INPDAP dipendenti statali. Questo significa che, nel caso in cui la banca o l’istituto di credito non dovessero ricevere l’importo mensile, non si rivolgerebbero subito al datore di lavoro, ma direttamente al cedente.

La prima cosa da fare è, dunque, controllare periodicamente che i pagamenti siano effettuati regolarmente e secondo le disposizioni contrattuali poiché, in caso di mancato assolvimento, non ne risponderà il datore di lavoro ma il dipendente.

Se la busta paga mostra delle trattenute, ma la rata risulta non pagata, è necessario contattare l’istituto di credito o la banca con cui è stata stipulata la cessione del quinto, inviando le buste paga che provano le trattenute. Solo in tal caso sarà compito dell’ente sollecitare il datore di lavoro per sistemare l’insoluto.

Nel caso in cui, invece, siano anche assenti le trattenute in busta paga, è importante provvedere subito per correggere tale mancanza. Un ritardo nel pagamento, soprattutto se dovuto all’azienda, non causa segnalazioni negative in CRIF.

Cosa può succedere in caso di interruzione del rapporto di lavoro

Se il dipendente viene licenziato o termina il suo rapporto di lavoro con l’azienda quando il debito è ancora in essere, quest’ultima deve versare il TFR come saldo. Quando ciò non avviene, chi ha richiesto la cessione del quinto deve provvedere a rimborsare la banca o l’istituto di credito e, successivamente, sistemare la questione con il datore di lavoro, richiedendo la restituzione dei soldi. Trattenere il denaro senza versarlo è un reato perseguibile.

In caso di fallimento dell’azienda vale quanto detto fino ad ora: il datore di lavoro tratterrà dal TFR maturato quanto necessario per ridurre o estinguere il debito, versando l’importo direttamente all’ente presso il quale è stata stipulata la cessione del quinto.

Nel caso in cui il denaro trattenuto dal TFR non dovesse essere sufficiente e non venga stipulato dal debitore un nuovo contratto di lavoro, si avrebbe a che fare con un caso di insolvenza. Alla luce di un licenziamento per giusta causa, può presentarsi la volontà di non pagare l’indennizzo, causando così la messa a sofferenza del credito e la registrazione di una passività sui bilanci.

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Quali sono le responsabilità del datore di lavoro

Così come l’istituto di credito può rivalersi sul datore di lavoro se viene dimostrato che quest’ultimo ha trattenuto denaro dallo stipendio del dipendente, ma non ha effettuato il pagamento della rata per la cessione del quinto, lo stesso può accadere con un ritardo nel versamento.

Una volta estinto il contratto per la cessione del quinto, il lavoratore può prendere visione del conteggio estintivo e, dunque, della situazione di rimborso personale. Se, in passato, ci sono state delle irregolarità, sarà quindi visibile e l’unica soluzione sarà quella di fare ricorso per chiedere di essere rimborsato delle somme maggiorate a causa di rate insolute.

Una via d’uscita è quella di citare in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere il rimborso per la totalità della somma rimasta insoluta.

La rata riservata alla cessione del quinto rappresenta una somma di denaro di proprietà del dipendente, anche se a gestirla è il datore di lavoro. Trattenere tale quota senza inviarla alla banca o all’istituto di credito rappresenta un’appropriazione indebita, dunque contestabile tramite querela.

Che fare se si è pensionati

L’INPS ha definito tutte le condizioni per concedere la cessione del quinto anche sulle pensioni.
In tal caso, è l’INPS stessa ad occuparsi delle trattenute e la mancanza di queste, o l’assenza del versamento della rata, deve sempre essere opportunamente segnalata. Resta compito del singolo individuo verificare che tutto avvenga come stabilito, attivandosi personalmente in caso di eventuali problemi.

La richiesta di cessione del quinto è un diritto che coinvolge più attori, ma la prima responsabilità viene dal debitore stesso. Questo deve costantemente controllare che ogni rata sia versata correttamente e deve attivarsi subito in caso di irregolarità da parte del datore di lavoro. Solo comunicando tempestivamente al proprio istituto di credito di riferimento la propria buona fede non correrà alcun rischio anche se l’azienda non versa le rate della cessione del quinto.

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