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La cessione del quinto è una particolare forma di prestito utilizzata dai lavoratori sempre più frequentemente, un valido strumento finanziario per affrontare i momenti complicati oppure per far fronte a spese urgenti ed improvvise.
La cessione del quinto è un prestito a tasso fisso non finalizzato, in quanto la somma erogata dagli istituti finanziari può essere liberamente usata per scopi differenti: per l’acquisto di una casa, per comprare un’auto, per saldare un debito, per pagare un viaggio, etc.
Dunque il lavoratore, al momento della richiesta, non ha alcun obbligo di motivare la domanda di prestito in questione.
La restituzione della somma finanziata dall’istituto di credito è collegata direttamente alla produttività del lavoratore, la ragione per cui tale forma di prestito è garantita dal lavoro stesso, annullando così i possibili pericolosi rischi di insolvenza.
Fin qui tutto sembra semplice e fattibile, ma cosa succede in caso di licenziamento con la cessione del quinto in corso?
Una situazione possibile, complicata e che merita le dovute attenzioni e spiegazioni.
Con questa guida tratteremo specificatamente di cosa appunto accade nei casi di licenziamento di un dipendente, delle tutele previste e della restituzione della somma ricevuta con la cessione del quinto.
Cessione del Quinto: Come Funzione all’Atto del Licenziamento
All’atto della stipula della cessione del quinto il lavoratore autorizza il vincolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) a favore dell’istituto di credito che ha erogato il finanziamento.
Per tutelare l’istituto finanziario contro i rischi di insolvenza, oltre al vincolo legato al TFR entrano in gioco anche una serie di polizze assicurative.
Di conseguenza, in caso di licenziamento del lavoratore, possono verificarsi diverse situazioni da sanare con le opportune garanzie previste.
Ora vediamo a seguito del licenziamento i casi che possono scaturire:
– un debito residuo maggiore rispetto al TFR accantonato.
Naturalmente in questo caso il dipendente resterà nello status di debitore rispetto all’istituto di credito e sarà chiamato ad estinguere la parte eccedente del finanziamento con un bonifico;
– un debito residuo inferiore rispetto al TFR accantonato.
In questo caso la società di assicurazione agirà con un atto di pignoramento di parte dello stipendio, liberando così il lavoratore dalla condizione di debitore rispetto alla finanziaria.
A questo punto il lavoratore licenziato sarà debitore della società assicurativa e non più dell’istituto di credito.
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DI CESSIONE DEL QUINTO
Cessione del quinto: garanzie a tutela dei datori di lavoro nei casi di licenziamenti
Come detto in premessa la cessione del quinto è una forma di prestito legata alla produttività, per tale ragione è di fondamentale importanza una polizza sulla vita per recuperare i debiti residui dei dipendenti licenziati.
In fondo la condizione lavorativa di un dipendente può finire da un momento all’altro e per diverse ragioni: per volontà dello stesso lavoratore o perché l’azienda fallisce, ecco allora la necessità di una polizza sulla vita a tutela dei datori di lavoro.
Con questa assicurazione l’azienda è in grado di coprire i debiti residui anche nei casi di licenziamenti.
Un’altra forma di garanzia per i datori di lavoro è rappresentata dall’importo del Trattamento di Fine Rapporto, una somma di denaro utile a saldare il prestito nel caso di licenziamento del lavoratore prima della totale estinzione del finanziamento.
Invece, quando il dipendente interessato dal licenziamento ha smesso di versare le rate del prestito e immediatamente trova un altro lavoro, è tenuto a sanare il debito con la società di assicurazione che ha corrisposto all’istituto di credito le rate del prestito nel passato.
Esiste per tale eventualità un tipo di polizza per perdita di lavoro.
Cessione del Quinto: Cosa Accade a seguito di un Licenziamento
Con il contratto di prestito con cessione del quinto nasce un meccanismo di rapporti a catena tra i soggetti interessati: istituti di credito, società di assicurazioni, aziende e lavoratori.
Quando la cessione del quinto interessa un licenziamento di un dipendente viene chiaramente a crearsi una situazione delicata e particolare.
I motivi del licenziamento di un lavoratore possono essere di natura diversa come, ad esempio, il fallimento dell’azienda.
Comunque, quando il lavoratore ha in atto un prestito con cessione del quinto, è compito dell’azienda interessarsi a trattenere l’importo maturato dal lavoratore allo scopo di coprire il debito contratto con l’istituto di credito.
Da precisare anche che quando il licenziamento è motivato da una giusta causa e quindi originato dalla volontà dell’azienda, la società di assicurazione può non corrispondere alcun indennizzo all’istituto finanziario e conseguentemente il credito va in sofferenza in modo da costituire la passività sul bilancio.
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DI CESSIONE DEL QUINTO
Cessione del Quinto: Licenziamenti per Fallimento
Quando il licenziamento del lavoratore non è da imputare a una sua cattiva condotta oppure è causato dal fallimento aziendale, il rimborso del debito residuo è carico della società di assicurazione.
Detto questo, vanno però anche sottolineate alcune eccezioni che non permettono il rimborso da parte della compagnia di assicurazione:
– nei casi le insolvenze sono riconducibili a dipendenti segnalati alle CRIF (Centrali Rischi Finanziari);
– nei casi in cui la società di assicurazione può rivalersi sul lavoratore insoluto per il risarcimento corrisposto;
– nei casi in cui è lo stesso dipendente, una volta trovata una nuova sistemazione lavorativa, a dover provvedere a risarcire la società di assicurazione per la somma versata in passato;
– nei casi di dipendente segnalato quale cattivo pagatore, una condizione che molto difficilmente gli consentirà un futuro accesso al credito.