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Estinzione anticipata della cessione del quinto: quali sono i costi rimborsabili?

Ogni contratto legato a un prestito, prevede la possibilità della chiusura anticipata del prestito stesso rispetto alle mensilità concordate. La chiusura anticipata impone il saldo totale della somma dovuta. È, ovviamente, possibile anche chiudere in anticipo la cessione del quinto, tenendo però conto dei costi accessori che la pratica potrebbe comportare.

La normativa che detta il rimborso

Secondo l’art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB – (D.lgs. n. 141/2010), “il fruitore può ripagare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al sovvenzionatore” e che ” il cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del contratto”. Ciò significa che il richiedente può decidere di chiudere anticipatamente, in qualsiasi momento, il prestito richiesto e che alla cifra finale da restituire potranno essere sottratti gli interessi non ancora maturati e le spese accessorie non ancora di fatto utilizzate (da calcolarsi in base alle mensilità residue).

La normativa sopracitata però fa seguito all’articolo 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell’8.7.92) secondo il quale “il cliente deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Tale disposizione è stata ulteriormente rinforzata dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010. Per ultima, ma non meno importante, si citano le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 che regolano le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nella stipula degli atti bancari e nella gestione dei rapporti tra enti intermediari e richiedenti.

Secondo le normative vigenti sopracitate, il cliente ha il diritto ad estinguere il prestito anticipatamente quando ritiene più opportuno e ad avere una riduzione della somma iniziale scalando da questa gli interessi non ancora maturati e i costi accessori non impiegati comprensivi (quindi, le spese per le polizze vita e di perdita impiego e di quelle legate alla banca e alla gestione delle rate stesse).

Questi sono solo alcuni stralci delle tante normative vigenti che regolano i rapporti e le modalità di prestito al fine di tutelare il richiedente e l’ente erogatore. Queste norme inoltre fanno sì che il richiedente non incappi in truffe o richieste illecite.

I costi accessori del finanziamento per la cessione del quinto

I costi accessori sono l’insieme delle differenti spese per l’apertura e la gestione durante tutto il periodo pattuito del prestito, che verranno addebitate al cliente all’interno delle rate che seguono l’erogazione della somma richiesta mediante la cessione del quinto dello stipendio.

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Tra le varie spese possiamo distinguere:

  • Le commissioni bancarie e finanziarie: sono il corrispettivo riconducibile all’istituto di credito o all’ente erogatore del prestito per aver messo a disposizione la somma richiesta dal cliente accettando di conseguenza per la restituzione la dilazione mensile pattuita;
  • Le spese di gestione rata: si tratta di tutte le spese ricorrenti riconducibili alla gestione della rata quali le commissioni bancarie/finanziarie o le spese per il prelievo della quota o le spese per l’apertura stessa dell’istruttoria e la gestione di questa;
  • Polizza vita e/o polizza sull’impiego: nella rata è compresa la polizza sulla vita o sull’impiego, richieste dall’ente erogatore al fine di tutelare e di assicurare in maniera letterale il rimborso. Qualora il richiedente dovesse perdere la vita o subire un danno causante paralisi in maniera permanente o qualora dovesse perdere il lavoro, la polizza va a coprire queste vicissitudini saldando per intero il debito ed estromettendo da questo i parenti più prossimi. Queste polizze assicurative hanno una doppia valenza di copertura in quanto non tutelano solo il richiedente ma anche l’istituto che va ad erogare il prestito;
  • Commissioni di intermediazione: possono essere definiti costi accessori le commissioni di intermediazione, ovvero gli incentivi di provvigione percepiti dall’agente di finanza promotore della stipula del contratto tra richiedente ed ente erogatore. Il professionista non si occupa soltanto del procacciamento del contratto e della conclusione di questo, ma offre la sua disponibilità e la sua professionalità anche successivamente per tutta la durata della cessione del quinto dello stipendio.

I costi up front ed i costi recurring

Esistono spese rimborsabili e spese non rimborsabili nel saldo anticipato della cessione del quinto. Le spese rimborsabili possono essere quindi up front o recurring.

  • Costi up front: sono le spese generate nella fase preliminare al fine di erogare il finanziamento richiesto che esulano dalla durata del finanziamento. Sono i costi di gestione della pratica, dell’istruttoria e di tutto ciò che serve per generare la documentazione necessaria alla sottoscrizione della richiesta formale di credito;
  • Costi recurring: fanno parte di questa categoria tutti i costi legati al numero di mensilità pattuite, ovvero alla durata del rapporto di credito come le polizze vita o di perdita impiego. Tutte queste spese sono rimborsabili e il loro quantitativo varia in base al numero di rate rimanenti o al momento in cui si decide di estinguere il debito. In sostanza, sono gli unici costi che il richiedente può detrarre dalla quota da saldare in quanto non ha effettivamente usufruito dei servizi ad esso legati.

Specifiche sui costi recurring rimborsabili

I costi rimborsabili sono:

  • Le spese mensili legate alla rata e al prelievo di questa, come le spese bancarie di commissione (a differenza di quelle emesse per l’apertura pratica che riguardano l’apertura e non il perpetrare del prestito): per ogni prelievo all’interno del conto da parte di terzi, vi sono spese di commissione. Riducendo il numero delle rate, di conseguenza, non si avranno i costi accessori precedentemente calcolati per tutte le mensilità;
  • Le commissioni di intermediazione da ricondurre all’agente di competenza: le spese rimborsabili sono solo quelle successive alla stipula del contratto. Questo perché non sempre il ruolo dell’agente si limita alla stipula, ma supporta il richiedente in tutto il periodo di rimborso. Il professionista verrà quindi pagato per il lavoro già svolto ma non per quello che ancora dovrà svolgere;
  • Le spese legate alle polizze vita e di impiego solo in una misura legata ai mesi non usufruiti dal richiedente: le polizze tutelano il richiedente ma soprattutto l’ente erogatore qualora il cliente dovesse venire a mancare o qualora dovesse rimanere senza impiego. Una volta saldato il debito da parte del richiedente, le polizze non hanno di che esistere. Per tutti i mesi non coperti di tale polizza, verrà scalata dalla maxirata il costo delle coperture finanziarie.

Quanto detto lascia quindi intendere che le uniche spese detraibili sono quelle legate in massima parte alla durata e al mantenimento in essere della cessione del quinto richiesta dal cliente. Tutte le spese legate all’apertura e alla stipula del finanziamento non sono rimborsabili, in quanto le spese hanno fatto seguito all’apertura e non sono legate alle rate e alla loro durata.

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Per recidere dal contratto di cessione del quinto e saldare per intero la somma, basterà chiamare l’agente finanziario che ne calcolerà il saldo residuo. Una volta calcolata la somma non resterà che effettuare il bonifico con la cifra restante e aspettare il buon esito della transazione con relativo rilascio del certificato attestante il termine del pagamento del prestito. Le spese recurring, ovvero quelle detraibili, saranno minori qualora il saldo anticipato si avvicini sempre di più al termine effettivo del prestito. L’estinzione della cessione va quindi considerata tenendo conto delle mensilità rimanenti al termine e dei costi legati a queste.

Esistono delle casistiche particolari in cui si può scegliere di saldare il debito contratto antecedentemente. Poniamo l’esempio di un dipendente che ha ricevuto un’offerta migliore e vorrebbe quindi cambiare impiego. Al termine di ogni collaborazione, l’azienda rilascia al proprio dipendente una quota liquida detta trattamento di fine rapporto, ovvero TFR. Il dipendente potrà saldare il proprio debito, cioè la cessione del quinto, solo se il trattamento di fine rapporto percepito è una somma più alta rispetto alla somma rimanente da saldare.

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