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Chi chiede una cessione del quinto scopre abbastanza presto che il TFR entra nel gioco. Quello che spesso non è altrettanto chiaro è come ci entra, con quali effetti concreti e per quanto tempo. Infatti, il trattamento di fine rapporto, nella cessione del quinto, non viene prelevato né trattenuto, ma viene vincolato. Ossia, resta dov’è (in azienda o nel fondo pensione), ma il dipendente non può toccarlo finché il prestito è in corso. È la garanzia su cui la finanziaria sa di poter contare se qualcosa va storto. Ed è, insieme alla polizza assicurativa obbligatoria, la ragione per cui questo tipo di finanziamento è accessibile anche a chi ha avuto problemi di credito in passato.
Cessione del quinto e vincolo sul TFR
Al momento della stipula della cessione del quinto, il TFR maturato fino a quel momento (sommato a quello che maturerà mese dopo mese fino all’estinzione del prestito), viene vincolato a favore della finanziaria. Non è un prelievo. I soldi non si muovono. Restano accantonati dove si trovano, ma con un vincolo formale che impedisce al dipendente di disporne liberamente.
Una cessione del quinto senza vincolo sul TFR, molto semplicemente, non esiste. È un elemento costitutivo del contratto, previsto dal D.P.R. 180/1950 e richiesto da tutte le finanziarie senza eccezione. Il datore di lavoro viene notificato del vincolo contestualmente all’attivazione della trattenuta in busta paga, e da quel momento è tenuto a rispettarlo: se il rapporto di lavoro si interrompe, prima di liquidare il TFR al dipendente deve verificare se c’è un debito residuo da coprire.
Il vincolo non riguarda solo il TFR in senso stretto. Copre anche le competenze accessorie legate alla fine del rapporto: ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti, eventuali premi di produzione o incentivi all’esodo. L’ultimo stipendio maturato, per prassi consolidata, è generalmente escluso.
TFR in azienda e TFR nel fondo pensione
Se il TFR è accantonato in azienda, il meccanismo è abbastanza semplificato: il vincolo è diretto e il datore di lavoro sa esattamente quanto c’è, e in caso di cessazione del rapporto la finanziaria può rivalersi su quella somma senza passaggi intermedi.
Se invece il dipendente ha scelto di conferire il TFR a un fondo pensione complementare (i più noti in Italia sono Cometa, Fonchim, Priamo e Fondoposte), la garanzia non scompare, ma si sposta e il vincolo si estende alla posizione individuale maturata nel fondo. Questo significa che se il rapporto di lavoro si interrompe, il fondo è tenuto a versare alla finanziaria l’importo del debito residuo prima di liquidare qualsiasi prestazione all’aderente. COVIP, l’autorità di vigilanza sui fondi pensione, lo ha chiarito in modo esplicito.
C’è però una differenza importante fra tipi di fondo. I fondi negoziali (quelli di categoria, legati ai contratti collettivi) sono generalmente accettati dalle finanziarie senza problemi, perché offrono garanzie solide e procedure di vincolo consolidate. I fondi aperti e i piani individuali pensionistici, invece, presentano più complessità: alcune finanziarie li accettano, altre li rifiutano o richiedono documentazione aggiuntiva. Chi ha il TFR in un fondo aperto e sta valutando una cessione del quinto farebbe bene a verificare con i nostri consulenti questo punto prima di avviare la pratica, non dopo.
Da tenere a mente anche un altro aspetto: chi ha il TFR nel fondo e vuole chiedere un’anticipazione della posizione (per spese sanitarie o acquisto prima casa), in presenza di una cessione del quinto attiva, dovrà presentare una lettera di autorizzazione allo svincolo rilasciata dalla finanziaria. Senza quel documento, il fondo non può erogare nulla (o al massimo può liquidare i 4/5 della somma richiesta, trattenendo 1/5 a garanzia del debito residuo).
Si può chiedere un anticipo del TFR con una cessione in corso?
È la domanda che viene fatta più spesso ai nostri consulenti, e la risposta è: dipende. In linea generale, finché il prestito è attivo, il TFR è vincolato e non si può toccare. Ma esiste un’eccezione: se il TFR maturato supera il debito residuo della cessione del quinto, è possibile chiedere un anticipo sulla parte eccedente. Un esempio: debito residuo di 10.000€, TFR accantonato di 22.000€ per una differenza di 12.000€. Su quella quota, rispettando i requisiti di legge, il dipendente potrebbe presentare domanda di anticipo. I requisiti, però, restano quelli generali previsti dalla normativa: almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, importo massimo pari al 70% del TFR maturato, e motivazione rientrante nelle casistiche ammesse (come acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie documentate e congedi parentali). L’azienda, inoltre, è libera di accettare o meno la richiesta: la legge stabilisce un diritto condizionato, non incondizionato. E in presenza del vincolo, la finanziaria deve dare il proprio benestare. Nella pratica, è un percorso che richiede pazienza e qualche passaggio burocratico in più rispetto a una richiesta di anticipo ordinaria.
Cosa succede al TFR se il rapporto di lavoro si interrompe
Qui il vincolo smette di essere un concetto astratto e diventa operativo. Quando il rapporto di lavoro cessa per licenziamento, dimissioni, pensionamento o fallimento dell’azienda, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo alla finanziaria. A quel punto si apre una sequenza precisa.
Il TFR maturato viene utilizzato per coprire il debito residuo della cessione del quinto. Se il TFR è sufficiente, il prestito si estingue e l’eventuale eccedenza viene restituita al dipendente. Ma se non basta, interviene la polizza assicurativa rischio impiego (a condizione che la cessazione sia avvenuta per cause non imputabili al lavoratore). Le dimissioni volontarie, per intenderci, non attivano la copertura assicurativa: in quel caso il debito non coperto dal TFR resta interamente a carico del dipendente.
Infine, un punto che pochi considerano: il TFR, prima di essere trasferito alla finanziaria, è soggetto a tassazione separata. L’aliquota, generalmente compresa fra il 23% e il 25%, riduce la somma netta effettivamente disponibile per il rimborso. Un TFR lordo di 20.000€ non significa 20.000€ a disposizione della finanziaria: ne arriveranno circa 15.000-15.400. La differenza, su un debito residuo importante, può essere significativa.
Esiste poi il caso, tutt’altro che raro, del datore di lavoro che non ha accantonato il TFR o lo ha utilizzato per esigenze aziendali. In questa situazione la finanziaria non riesce a recuperare la garanzia e allora interviene l’assicurazione, che salda il debito residuo, ma i tempi possono allungarsi: alcune compagnie prevedono un’attesa di 60-90 giorni, altre arrivano a 210. E dopo aver pagato, la compagnia può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente per le somme versate.
Una volta estinta la cessione del quinto, che sia per scadenza naturale del piano o per estinzione anticipata, il vincolo sul TFR decade, ma non in automatico. Serve una lettera di svincolo rilasciata dalla finanziaria, che il dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro o al fondo pensione. Senza quel documento, il TFR resta formalmente vincolato anche se il debito è stato saldato fino all’ultimo centesimo. È un passaggio burocratico, certo, ma dimenticarselo significa ritrovarsi con un TFR bloccato per un prestito che non esiste più.



