Contenuti dell'Articolo [NASCONDI]
- 1 Chi può legalmente proporre una cessione del quinto
- 2 Come verificare l’iscrizione OAM
- 3 I segnali d’allarme più comuni nel settore della cessione del quinto
- 4 Il “trucco del netto erogato”: una pratica scorretta da conoscere
- 5 Cosa fare se si ritiene di essere stati raggirati da un agente di cessione del quinto
Negli ultimi anni, il mercato della cessione del quinto si è popolato di operatori di ogni tipo: consulenti, broker, intermediari e agenzie finanziarie, tutte figure che si presentano con nomi diversi e che operano attraverso canali altrettanto diversi (telefonate, messaggi, email, social network…). La maggior parte lavora correttamente. Una parte, però, non ha i requisiti per farlo, e in alcuni casi non ha nemmeno intenzione di farlo davvero.
Riconoscere un operatore affidabile da uno non autorizzato non è complicato, ma richiede di sapere dove guardare. Cosa verificare, come farlo e quali segnali devono far scattare un campanello d’allarme prima di firmare qualsiasi cosa o consegnare qualsiasi documento?
Chi può legalmente proporre una cessione del quinto
Il punto di partenza è capire chi ha il diritto di proporre una cessione del quinto, che, infatti, non è un prodotto che chiunque può vendere: è un finanziamento regolamentato, erogabile solo da banche e intermediari finanziari iscritti agli albi ufficiali della Banca d’Italia. La rete distributiva, cioè chi contatta i clienti, raccoglie le richieste e istruisce le pratiche per conto di questi istituti, è composta da due categorie di professionisti, entrambe soggette a controlli precisi.
La prima categoria è quella degli agenti in attività finanziaria: soggetti che promuovono e concludono contratti di finanziamento per conto di una banca o di un intermediario finanziario, con un mandato diretto. La seconda è quella dei mediatori creditizi: soggetti che mettono in relazione il cliente con la banca senza concludere direttamente il contratto, svolgendo un’attività di consulenza e intermediazione.
Entrambe le categorie, dal 1° luglio 2011, devono essere obbligatoriamente iscritte negli Elenchi tenuti dall’OAM (l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), istituito con il D.Lgs. n. 141/2010. Senza questa iscrizione, proporre finanziamenti al pubblico è un’attività abusiva.
Come verificare l’iscrizione OAM
La verifica è pubblica, gratuita e richiede meno di due minuti. Sul sito dell’OAM, nella sezione “Elenchi e Registri”, è disponibile un motore di ricerca che permette di cercare qualsiasi operatore per nome, cognome o denominazione sociale. Il risultato mostra se il soggetto è iscritto, in quale categoria (agente o mediatore), il numero di iscrizione, la data di iscrizione, l’eventuale mandante (la banca o l’intermediario per cui opera) e lo stato attuale (attivo, sospeso o cancellato). Un operatore con iscrizione sospesa o cancellata non può operare, anche se si presenta con materiale che sembra in regola.
Vale la pena fare questa verifica prima di fornire qualsiasi documento personale, non dopo. Il nome e il codice fiscale di chi si presenta sono sufficienti per la ricerca.
I segnali d’allarme più comuni nel settore della cessione del quinto
Al di là della verifica formale, ci sono comportamenti che indicano un problema indipendentemente dall’iscrizione OAM. Ecco i più frequenti, in ordine di gravità.
Richiesta di denaro anticipato: è il segnale più inequivocabile di truffa. Un operatore che chiede di versare somme di denaro, per “aprire la pratica”, “sbloccare l’istruttoria”, “pagare le spese iniziali” o “coprire l’assicurazione anticipata”, prima che il finanziamento venga erogato, sta operando in modo scorretto, quasi certamente in malafede. Nessun intermediario autorizzato richiede pagamenti anticipati al cliente: i costi del finanziamento vengono inclusi nel piano di ammortamento e trattenuti dalla banca al momento dell’erogazione.
Offerte con condizioni irragionevoli: tassi molto al di sotto della media di mercato, importi erogabili superiori al quinto dello stipendio, approvazioni “garantite” indipendentemente dal profilo, tempi di erogazione di 24-48 ore: sono promesse che non corrispondono a nessun prodotto reale. Il mercato della cessione del quinto ha parametri precisi, fra cui il tasso soglia TEGM aggiornato trimestralmente dal MEF o il limite del 20% dello stipendio netto, che nessun operatore autorizzato può ignorare.
Comunicazioni non sollecitate con dati pre-compilati: una forma di approccio scorretta documentata negli anni è quella di lettere o messaggi che sembrano comunicazioni ufficiali, con dati personali del destinatario già inseriti, che propongono il “rinnovo” di una cessione del quinto mai stipulata o aggiornamenti contrattuali inesistenti. Servono a creare un senso di urgenza e di rapporto già in essere che non esiste.
Impossibilità di identificare l’operatore: un intermediario serio ha una sede, un numero di telefono fisso, una PEC, un sito con la partita IVA e il numero di iscrizione OAM visibili. Chi opera solo tramite app di messaggistica, non fornisce una ragione sociale verificabile o cambia i recapiti frequentemente, è un segnale concreto di allarme.
Pressione a firmare in fretta: “l’offerta scade oggi”, “se non firma adesso perdo il mandato”, “ho un altro cliente interessato”: la cessione del quinto è un prodotto standardizzato, le offerte non scadono nel giro di ore. La fretta è quasi sempre un tentativo di impedire che il cliente verifichi, confronti o si faccia consigliare da qualcuno di fiducia.
Il “trucco del netto erogato”: una pratica scorretta da conoscere
Esiste una forma di scorrettezza meno evidente delle precedenti, ma documentata abbastanza da meritare un paragrafo a parte. Consiste nel presentare al cliente un preventivo in cui l’importo “netto erogato” viene gonfiato artificialmente, escludendo dal calcolo alcune voci di costo come la penale di estinzione anticipata, alcune commissioni o il costo reale delle polizze, per far sembrare la proposta più conveniente di quanto non sia. Il cliente firma, riceve una somma inferiore a quella attesa, e scopre le voci mancanti solo leggendo il contratto in dettaglio.
Il rimedio è semplice ma richiede disciplina: confrontare sempre il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e il costo totale del credito indicati nel Foglio Informativo Europeo Standardizzato, non solo la rata o il netto erogato dichiarato a voce. Il TAEG include tutte le voci di costo per legge, e confrontare questo numero tra più offerte è il modo più affidabile per valutare la convenienza reale di un finanziamento.
Cosa fare se si ritiene di essere stati raggirati da un agente di cessione del quinto
Se si sospetta di aver avuto a che fare con un operatore non autorizzato o di essere stati indotti in errore da informazioni scorrette, ci sono tre percorsi distinti a seconda della situazione.
Il primo è il reclamo alla banca o all’intermediario: se il contratto è già stato firmato e si ritiene che le informazioni ricevute fossero scorrette o incomplete, il primo passo è un reclamo formale scritto all’ufficio reclami dell’istituto. L’intermediario ha 30 giorni per rispondere.
Il secondo è il ricorso all’ABF, Arbitro Bancario Finanziario: se il reclamo non produce una risposta soddisfacente, l’ABF è l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria. Il ricorso costa 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento, non richiede un avvocato e ha tempi medi di 6-8 mesi. È lo strumento più accessibile per chi ha subito comportamenti scorretti da parte di un intermediario autorizzato. Secondo i dati più recenti, la cessione del quinto rappresenta il 18,7% di tutti i ricorsi ricevuti dall’ABF, un volume che conferma quanto il settore sia esposto a pratiche non sempre corrette.
Il terzo è la segnalazione all’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: quando il comportamento scorretto riguarda pratiche commerciali ingannevoli o aggressive (pubblicità falsa, pressioni indebite o informazioni distorte su costi e condizioni), l’AGCM ha competenza per aprire istruttorie e irrogare sanzioni. La segnalazione è gratuita e può essere presentata online.
Per gli operatori privi di iscrizione OAM che esercitano abusivamente l’attività di agenzia o mediazione creditizia, la competenza è della Banca d’Italia, che riceve segnalazioni tramite il proprio sito istituzionale.
Tutte queste attenzioni per sottolineare come la cessione del quinto sia un prodotto regolamentato, vigilato e trasparente. I problemi che emergono, raramente riguardano il prodotto in sé: quasi sempre riguardano chi lo propone e come lo propone. Verificare l’iscrizione OAM, leggere il TAEG prima di qualsiasi altra voce e non versare mai denaro anticipato sono tre abitudini che, prese insieme, riducono tutti i rischi.



