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Lavorare in Italia con un contratto regolare, una busta paga e la residenza in regola, è già tutto quello che serve per accedere alla cessione del quinto, indipendentemente dalla nazionalità di origine. La cessione è infatti uno strumento che funziona esattamente allo stesso modo per un dipendente italiano e per uno straniero, con condizioni economiche identiche: stessa rata massima, stessi tassi e stessa durata fino a 10 anni. L’unica variabile in più, per chi viene da fuori dall’Unione Europea, riguarda il permesso di soggiorno: non se averlo (quello è scontato), ma come si incrocia con la durata del piano di rimborso scelto. Un dettaglio tecnico, ma che vale la pena conoscere prima di presentare la richiesta.
La distinzione fra cittadini comunitari e extracomunitari nell’accesso alla cessione del quinto
In un contesto di equiparazione comunitaria, i cittadini di un Paese UE che risiedono in Italia non hanno requisiti aggiuntivi rispetto a un italiano in fase di richiesta di cessione del quinto: basta un certificato di residenza, la busta paga e il contratto di lavoro, come per qualsiasi richiesta di cessione.
Per i cittadini extracomunitari, invece, il quadro è diverso. Il permesso di soggiorno è un requisito necessario, e senza di esso nessun istituto è autorizzato a erogare il finanziamento. Ma non tutti i permessi di soggiorno vengono trattati allo stesso modo dalle banche: alcuni istituti accettano solo il permesso a tempo indeterminato, mentre altri valutano anche quello a tempo determinato, purché non scaduto; altri ancora, più flessibili, gestiscono le pratiche anche con l’istanza di rinnovo già presentata, anche se il documento è tecnicamente scaduto.
IBL Banca, per fare un esempio, indica come requisito la residenza in Italia con permesso di soggiorno in corso di validità, con valutazione caso per caso in filiale per i profili più complessi. È la logica più comune nel mercato, e ha senso: la banca ha bisogno di certezza che le trattenute potranno continuare per tutta la durata del finanziamento.
Il requisito della durata del permesso di soggiorno rispetto al piano di rateizzazione
Se è vero che spesso un permesso di soggiorno valido al momento della firma non è sufficiente se scade a metà del piano di rimborso, se si richiede una cessione del quinto di 10 anni (120 rate) e il permesso scade tra 3 anni, la pratica verrà quasi certamente rifiutata, o ridotta a una durata compatibile con la scadenza del permesso.
La soluzione non è però rinunciare al finanziamento, ma dimensionarlo correttamente: scegliere una durata che si chiuda prima della scadenza del permesso, oppure attendere il rinnovo del permesso in modo da avere un orizzonte temporale più lungo. Chi ha già un permesso di soggiorno di lunga durata (rilasciato dopo 5 anni di residenza regolare in Italia) si trova invece nella posizione più favorevole, perché questo documento non ha una scadenza vincolante sul finanziamento.
Al di là del permesso di soggiorno, i requisiti lavorativi sono gli stessi che si applicano a qualsiasi altro richiedente: serve un contratto di lavoro che garantisca la continuità delle trattenute, in genere a tempo indeterminato, anche se alcuni istituti valutano i contratti a tempo determinato purché la scadenza contrattuale sia successiva alla fine del piano di rimborso. Serve la residenza in Italia, un conto corrente intestato al richiedente e, ovviamente, una busta paga che dimostri un reddito mensile continuativo.
Sul fronte dell’anzianità, alcune banche chiedono almeno 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro; altre, soprattutto per i dipendenti pubblici, sono meno rigide. In linea generale, un’anzianità di 3 anni presso la stessa azienda semplifica molto la valutazione.
Importi, durate e condizioni economiche sono invece identici a quelli applicati ai cittadini italiani: fino a 75.000€, piani da 24 a 120 mesi, rata e tasso fissi per tutta la durata. La cessione del quinto non prevede garanzie reali o personali, e l’assicurazione obbligatoria (rischio vita e rischio impiego) vale allo stesso modo.
I documenti per fare richiesta di cessione del quinto
Per un cittadino extracomunitario che vuole richiedere la cessione del quinto, i documenti da preparare sono: documento di identità valido (carta d’identità o passaporto), codice fiscale italiano, permesso di soggiorno in corso di validità, ultima busta paga, contratto di lavoro e, se richiesta, la dichiarazione dei redditi o il CU dell’anno precedente. Alcuni istituti chiedono anche un’utenza domestica come ulteriore prova della residenza stabile in Italia.
Un aspetto che vale la pena verificare prima ancora di prendere appuntamento: controllare la data di scadenza del permesso di soggiorno e confrontarla con la durata del piano che si intende richiedere. È l’informazione che determina in anticipo la fattibilità della pratica e la durata massima ottenibile, e presentarsi in filiale con le idee già chiare su questo punto evita di perdere tempo o di ricevere un’approvazione parziale inaspettata.
Una nota: il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi molto diversi (lavoro subordinato, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, studio, attesa di occupazione…) e nella maggior parte dei casi la tipologia non preclude l’accesso al finanziamento, a condizione che la situazione lavorativa soddisfi gli altri requisiti. Quello che incide è la durata, non il motivo per cui il permesso è stato rilasciato. L’unica eccezione pratica riguarda i permessi di soggiorno rilasciati esclusivamente per motivi di studio, in assenza di un contratto di lavoro: in questo caso manca la busta paga, che è il requisito cardine per qualsiasi cessione del quinto, indipendentemente dalla nazionalità.



