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Quando si parla di rimborso sulla cessione del quinto, il pensiero va quasi sempre alla stessa situazione: ho chiuso il prestito prima del tempo, posso recuperare qualcosa. Corretto, ma incompleto. Il diritto al rimborso scatta anche in un secondo caso, molto più comune del primo e quasi sempre ignorato: il rinnovo anticipato della cessione del quinto.
Chi ha rinnovato la propria cessione del quinto negli ultimi dieci anni, infatti, quindi sostituendo un contratto in corso con uno nuovo per ottenere condizioni migliori o liquidità aggiuntiva, ha probabilmente diritto a recuperare una parte dei costi non goduti del contratto precedente.
La sentenza Lexitor
Sul tema dell’estinzione anticipata e dei costi rimborsabili abbiamo già pubblicato una guida dettagliata che entra nel merito delle singole voci. Vale però la pena aggiornare il quadro, perché dal 2020 in poi qualcosa di importante è cambiato.
L’articolo 125-sexies del TUB stabilisce da sempre il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata. Il punto controverso, per anni, era quali costi rientrassero in questo diritto: molti intermediari, infatti, rimborsavano solo i costi “recurring”, ossia quelli legati alla durata del contratto (come le polizze), escludendo però di fatto le spese upfront pagate all’inizio, come l’istruttoria o le commissioni di intermediazione.
Con la sentenza dell’11 settembre 2019 (causa C-383/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiuso la questione: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi, non solo di quelli ricorrenti. Poi, nel dicembre 2022, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato incostituzionale un tentativo del legislatore di limitare retroattivamente questo diritto. E ancora più di recente, con l’ordinanza n. 9207 dell’11 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che le commissioni di rete distributiva (cioè quelle pagate agli agenti e mediatori) rientrano a pieno titolo nel rimborso proporzionale. Il risultato di questo percorso è che oggi l’utenza di chi può richiedere il rimborso è molto più ampia.
Controllare la scadenza retroattiva del rinnovo anticipato
Quando si rinnova una cessione del quinto, il contratto precedente viene estinto e ne nasce uno nuovo. Dal punto di vista del rimborso, questa estinzione vale esattamente come un’estinzione anticipata volontaria: i costi pagati in anticipo per tutta la durata del vecchio contratto, e non ancora “goduti” al momento del rinnovo, devono essere rimborsati.
Nella prassi precedente, però, la data che conta non è quella in cui il contratto originario è stato aperto, ma quella in cui è stato rinnovato o estinto. E il termine per richiedere il rimborso è di 10 anni da quella data, per effetto della prescrizione ordinaria. In pratica: se hai rinnovato una cessione del quinto nel 2018, sei ancora nei tempi.
Facendo un esempio concreto: nel 2017 è stata stipulata una cessione del quinto da 15.000€ della durata di 10 anni (in 120 rate). Al momento della firma, tra istruttoria, commissioni di intermediazione e polizza assicurativa, si pagano in anticipo circa 3.000€ euro di costi upfront. Nel 2022, dopo 5 anni, si richiede il rinnovare del contratto con una banca diversa, per ottenere liquidità aggiuntiva.
A quel punto, il contratto è stato usato solo per metà della sua durata e i costi upfront rimborsabili in via teorica ammontano alla metà di quelli pagati inizialmente: 1.500€ (3.000 × 60/120). A questi si sommano le quote non godute della polizza assicurativa per il periodo residuo.
La finanziaria avrebbe dovuto riconoscere automaticamente questo importo nel conteggio estintivo. Se non lo ha fatto (e spesso non accade) grazie alla recente sentenza Lexitor, si può reclamare il rimborso residuo presentando istanza scritta.
Come richiedere il rimborso di tutti i costi post rinnovo cessione del quinto
Il percorso è strutturato in tre passaggi, e in genere non richiede un avvocato nella prima fase.
Il primo passo è richiedere al proprio intermediario il conteggio estintivo, che deve includere sia il capitale residuo, che i rimborsi Lexitor (la finanziaria ha l’obbligo di fornirlo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta). Se il conteggio non include i rimborsi o li calcola in modo riduttivo rispetto a quanto dovuto, si passa al secondo passaggio.
Il secondo passo è il reclamo formale: una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’ufficio reclami della finanziaria, con indicazione della base normativa (art. 125-sexies TUB, sentenza Lexitor C-383/18) e dell’importo richiesto (la finanziaria ha 60 giorni per rispondere).
Se la risposta è negativa o non soddisfacente, il terzo passo è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, una pratica che ha il costo di 20€, rimborsati in caso di accoglimento del ricorso. I tempi medi si aggirano tra i 6 e gli 8 mesi.
Attenzione: le agenzie di mediazione creditizia non possono occuparsi di questo tipo di pratica per conflitto di interesse, quindi chi si propone in quel ruolo deve operare come studio legale o associazione di consumatori, con una percentuale trattenuta che varia molto (dai 20% ai 40% e oltre) e può ridurre significativamente il rimborso effettivo.



