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Tra i lavoratori under 30 interessati a ottenere liquidità, una domanda torna con una regolarità quasi prevedibile quando ci si rivolge all’opzione della cessione del quinto: con un contratto di apprendistato, si può accedere alla cessione del quinto? La risposta, sulla carta, dovrebbe essere sì, senza troppe discussioni: la legge definisce l’apprendistato un contratto a tempo indeterminato, e il tempo indeterminato è esattamente il requisito che la cessione del quinto richiede. Ma nella pratica, la stragrande maggioranza delle banche e finanziarie nega la richiesta, o la accetta solo a condizioni molto particolari. Ed è proprio in questa distanza tra la norma e la prassi bancaria che si nasconde tutto quello che un apprendista deve sapere prima di chiedere una consulenza.
La legge italiana sull’apprendistato
Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, agli articoli 41-47. L’articolo 41, comma 1, è categorico: “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani“. La cessione del quinto, dal canto suo, si basa storicamente su un principio molto simile a quello visto per chi lavora con straordinari variabili: serve un reddito fisso e continuativo, previsto dal DPR 5 gennaio 1950 n. 180. E un contratto a tempo indeterminato, per definizione, garantisce continuità.
Perché le banche negano quasi sempre la cessione agli apprendisti
Il problema nasce da un dettaglio che la definizione giuridica non racconta fino in fondo. L’articolo 42 del D.Lgs. 81/2015 prevede che, al termine del periodo di formazione, ciascuna delle due parti (datore di lavoro e apprendista) possa recedere dal contratto con un preavviso, senza dover giustificare la scelta con una motivazione specifica. Nel concreto, infatti, il datore di lavoro non è obbligato a confermare l’apprendista come dipendente ordinario: può farlo, e nella maggior parte dei casi lo fa, ma non è un automatismo previsto dalla legge.
È qui che la definizione formale di “tempo indeterminato” smette di rassicurare chi valuta il rischio di credito. Per una banca, un contratto che può concludersi con un semplice preavviso alla scadenza del periodo formativo, senza le tutele previste per un licenziamento ordinario, si comporta più come un contratto a termine che come un rapporto stabile. E la cessione del quinto, che richiede un piano di rimborso spalmato su anni (fino a 120 mesi), non si concilia bene con un’incertezza di questo tipo concentrata proprio nei primi mesi o anni del rapporto.
Il risultato è che molti istituti applicano un criterio prudenziale semplice: niente cessione del quinto finché l’apprendistato non si trasforma in rapporto ordinario. Una prassi diffusa, ma non uniforme, come vedremo tra poco.
Il ruolo del TFR (e perché non basta a convincere le banche)
Uno degli argomenti che si sente spesso citare a favore dell’accesso alla cessione per gli apprendisti riguarda il TFR. Ed è vero: l’apprendista matura il trattamento di fine rapporto esattamente come qualsiasi altro dipendente, e il TFR resta, come abbiamo visto parlando di fallimento aziendale, la prima garanzia su cui si basa il sistema della cessione del quinto in caso di interruzione del rapporto.
Il punto è, però, che la garanzia del TFR funziona bene quando l’interruzione è un evento imprevisto e relativamente raro, come può essere un licenziamento o un fallimento aziendale. Nell’apprendistato, invece, la fine del rapporto alla scadenza del periodo formativo non è un evento eccezionale: è una possibilità strutturale, prevista fin dalla firma del contratto. Il TFR maturato in pochi mesi o anni di apprendistato, inoltre, è quasi sempre un importo contenuto, insufficiente a coprire un debito residuo su un piano pluriennale. Per questo, dal punto di vista della banca, il TFR da solo non basta a compensare il rischio percepito.
Quando la cessione del quinto è possibile con un contratto di apprendistato
Detto questo, “quasi sempre negata” non vuol dire “sempre negata”. Esistono situazioni concrete in cui alcuni istituti valutano positivamente la richiesta di cessione del quinto se si possiede un contratto di apprendistato:
- Durata del prestito compatibile con la durata residua del contratto: se all’apprendistato mancano, ad esempio, 24 mesi alla scadenza, alcune finanziarie possono strutturare un piano di rimborso che non superi quella soglia, riducendo l’esposizione al rischio;
- Azienda solida e di dimensioni significative: un datore di lavoro strutturato, con una storia di conferme sistematiche degli apprendisti a fine periodo, riduce il rischio percepito;
- Valutazione favorevole della compagnia assicurativa: come per ogni cessione del quinto, la polizza obbligatoria copre il rischio di perdita dell’impiego, e in pratica è spesso proprio la compagnia a decidere se accettare o meno un profilo con contratto in scadenza.
Va detto con chiarezza: si tratta di eccezioni, non della regola. Chi si trova in questa situazione dovrebbe farsi affiancare da un consulente che conosca bene quali istituti, tra quelli attivi sul mercato, valutano caso per caso questo tipo di profilo, invece di scartarlo a priori.
Cosa succede quando l’apprendistato si trasforma in tempo indeterminato
Il vero punto di svolta, per chi ha un contratto di apprendistato e sta pensando alla cessione del quinto, è la conferma a fine periodo formativo. Nel 2025, secondo i dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’INPS, sono state circa 115.000 le conferme di rapporti di apprendistato giunti al termine del periodo formativo, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Un numero che racconta bene quanto, nella pratica, la trasformazione in rapporto ordinario sia l’esito più comune per chi arriva alla fine del percorso. Quando questo accade, la posizione del lavoratore cambia in modo sostanziale agli occhi della banca e l’anzianità di servizio maturata durante l’apprendistato viene mantenuta, e lo stesso vale per il TFR accantonato, che non viene liquidato ma prosegue nel nuovo inquadramento. Questo significa che chi ha, ad esempio, tre anni di apprendistato alle spalle e viene confermato a tempo indeterminato si presenta in banca con un’anzianità già consolidata, non con un contratto appena firmato. In molti casi, a quel punto, la richiesta di cessione del quinto può essere avviata da subito, senza dover attendere ulteriori mesi di “rodaggio” del nuovo contratto.
Cosa fare nel frattempo, se si è ancora in apprendistato
Per chi ha bisogno di liquidità mentre è ancora in apprendistato, e non rientra nei casi eccezionali visti sopra, la strada più percorribile resta il prestito personale, che le banche valutano con criteri diversi rispetto alla cessione del quinto: non richiede lo stesso requisito di reddito fisso e continuativo, ma quasi sempre prevede una durata contenuta, coerente con il periodo residuo del contratto, e in diversi casi la richiesta di un garante, soprattutto se l’importo o la durata desiderati superano quella soglia.
Il consiglio pratico, per chi si trova in questa fase, è di ragionare in due tempi: valutare oggi un prestito personale dimensionato sulla durata residua dell’apprendistato per le necessità immediate, e tenere pronta la richiesta di cessione del quinto per il momento della conferma a tempo indeterminato, quando le condizioni ottenibili saranno realisticamente migliori, sia in termini di importo che di tasso applicato. Con l’anzianità e il TFR già maturati, quel passaggio è spesso più rapido di quanto ci si aspetti.


