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Chi lavora molte ore straordinarie e sta valutando una cessione del quinto si trova spesso davanti a una sorpresa: la rata massima ottenibile è più bassa di quanto pensasse. Il motivo è semplice ma quasi mai spiegato bene: gli straordinari non contano. Non perché siano meno reali di uno stipendio base, ma perché il meccanismo della cessione del quinto si basa su una logica precisa, quella della retribuzione fissa e continuativa, e gli straordinari, per definizione, non lo sono.
E capire come funziona questo principio è utile non solo per fare il calcolo giusto della rata, ma anche per evitare di presentarsi in banca con aspettative sbagliate e ritrovarsi con un’offerta che non corrisponde a quello che ci si aspetta.
Storicamente, il DPR n. 180 che regola la cessione del quinto, stabilisce che possono accedere a questo tipo di finanziamento i lavoratori “provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo”, descrivendo il principio su cui si regge tutto il meccanismo. La banca trattiene la rata ogni mese per anni, e ha bisogno di sapere che quella quota di reddito ci sarà sempre, indipendentemente da cosa succede nel frattempo. Va da sé intuire che lo stipendio base c’è sempre, mentre gli straordinari, no.
Questo significa che nella cessione del quinto si lavora con quello che viene chiamato il netto convenzionale, ossia la stima del reddito mensile stabile e ripetibile, che viene calcolano partendo dalla retribuzione lorda fissa annua, con un risultato può essere sensibilmente diverso da quello che si vede in busta paga in un mese con molti straordinari.
Le voci che entrano nel calcolo del netto convenzionale:
- Stipendio base (paga base del CCNL)
- Scatti di anzianità
- Indennità di contingenza
- Superminimo contrattuale o individuale
- Tredicesima e quattordicesima (ripartite su base mensile)
- Indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo.
Le voci che non entrano nel calcolo del netto convenzionale:
- Straordinari ordinari e supplementari
- Turni notturni e festivi (salvo siano parte di una indennità fissa contrattuale)
- Premi di produzione e bonus una tantum
- Rimborsi spese
- Assegni familiari
- Indennità di trasferta
- Compensi per reperibilità occasionale
- Ferie e permessi non goduti liquidati.
Il caso dei lavoratori con straordinari strutturali
Ci sono categorie di lavoratori per cui lo straordinario è una componente quasi fissa della retribuzione mensile: infermieri e OSS in ospedali con carenza di organico, vigilantes e addetti alla sicurezza, autisti con orari estesi, operatori di call center su turni, lavoratori di impianti a ciclo continuo e anche alcune categorie delle forze dell’ordine. Per questi lavoratori, lo straordinario c’è ogni mese e spesso è previsto dalla pianificazione aziendale. Ma dal punto di vista della cessione del quinto non cambia nulla: finché non è parte di un’indennità fissa contrattualizzata, non entra nel calcolo.
La prima cosa è verificare se alcune delle indennità che si percepiscono siano in realtà già contrattualizzate come fisse: in alcuni CCNL esistono indennità di turno o di disagio che hanno carattere fisso e continuativo, e in quel caso rientrano nel calcolo. Bisogna leggere il proprio contratto collettivo o chiedere all’ufficio paghe come sono classificate quelle voci.
La seconda cosa è valutare se la quota cedibile sulla sola parte fissa sia comunque sufficiente per l’importo che si cerca. Con uno stipendio base di 1.400 euro e una cessione del quinto a 10 anni, si possono ottenere tra i 25.000 e i 30.000 euro netti, a seconda delle condizioni dell’istituto, e per molti lavoratori è già una cifra utile.
La terza opzione, per chi ha lo stipendio fisso insufficiente ma può contare anche sulla delegazione di pagamento, è valutare il doppio quinto attraverso la delega di pagamento, così da arrivare al 40% della retribuzione fissa. Ma attenzione: questa strada richiede l’accordo del datore di lavoro e la valutazione della banca.
Il caso dei turnisti che richiedono cessione del quinto
Un sottocaso specifico merita attenzione: i lavoratori che fanno turni notturni o festivi in modo strutturale. In molti contratti collettivi, esiste infatti una distinzione tra l’indennità di turno (fissa, erogata ogni mese perché il lavoratore è inquadrato in un regime di turnazione) e il compenso per lo straordinario vero e proprio (variabile, legato alle ore effettivamente prestate in più).
L’indennità di turno fissa, se è contrattualmente garantita ogni mese, può essere considerata parte del netto convenzionale, mentre il compenso straordinario aggiuntivo, no. La differenza la fa la classificazione in busta paga: se compare come “indennità di turno” o “indennità di disagio” in modo costante, ha buone probabilità di essere inclusa dalla banca nel calcolo. Se compare come “straordinario notturno” o “straordinario festivo”, quasi certamente no.
Nel richiedere una consulenza ai nostri esperti, il primo passo da fare è quindi portare i cedolini degli ultimi 6-12 mesi e, soprattutto, il certificato di stipendio e chiedere esplicitamente come vengono trattate quelle voci nel calcolo del netto convenzionale.



